Lo sfondo giuridico
Secondo l’articolo 1e OPP 2, gli assicurati stessi possono decidere in merito alle strategie di investimento delle parti di salario che superano di una volta e mezzo il limite superiore del salario LPP.
Dopo la revisione della legge sul libero passaggio del 1° ottobre 2017, al momento del pagamento della rendita o al cambio di datore di lavoro gli istituti di previdenza, oltre a versare eventuali profitti alla persona assicurata, hanno anche la facoltà di addebitarle le perdite di investimento subite con la strategia individuale scelta. Questa perdita nel piano 1e non è quindi più a carico delle altre persone assicurate.