1° Pilastro: la previdenza statale
La previdenza statale costituisce il 1° pilastro ed è pertanto il fondamento del concetto dei tre pilastri alla base del sistema previdenziale svizzero. Il suo obiettivo è garantire il minimo vitale a pensionati, invalidi e superstiti. Questo pilastro comprende le seguenti assicurazioni:
- assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS)
- assicurazione per l’invalidità (AI)
- prestazioni complementari (PC)
- indennità per perdita di guadagno/in caso di maternità (IPG, IMat)
2° Pilastro: previdenza professionale
Dal 1° gennaio 1985 esiste la Legge federale sulla previdenza professionale (LPP). La previdenza professionale rappresenta il secondo pilastro che, unito al primo, ha il compito di consentire agli assicurati di mantenere in maniera adeguata il tenore di vita abituale durante la vecchiaia e in caso di decesso o invalidità. Insieme al primo pilastro si pone l'obiettivo di raggiungere una rendita pari a circa il 60% dell'ultimo salario per tutti i lavoratori che sono già assicurati nel primo pilastro e percepiscono un salario minimo annuo secondo la LPP (soglia di entrata). La LPP obbliga tutti i datori di lavoro a costituire un istituto di previdenza per i propri dipendenti oppure ad affiliarsi a una fondazione collettiva già esistente.
- Fondamenti della previdenza professionale
- Prestazioni di vecchiaia
- Prestazioni in caso di decesso
- Prestazioni in caso di invalidità
- Ingresso nella previdenza professionale
- Uscita dalla previdenza professionale
- Divorzio
- Promozione della proprietà di abitazione
- Acquisto / riscatto nell’istituto di previdenza
- Il coordinamento
- I compiti del membro del comitato di cassa
- Glossario dei termini tecnici della previdenza professionale
3° Pilastro: previdenza privata
Il terzo pilastro corrisponde alla previdenza individuale, volontaria e contratta sotto la responsabilità del singolo. È possibile scegliere tra la previdenza vincolata 3a e la previdenza libera 3b. La previdenza vincolata è incentivata mediante agevolazioni fiscali. Poiché il capitale è vincolato in virtù del diritto in materia di previdenza, non può essere prelevato prima del pensionamento (salvo eccezioni).