Introduzione ai fondamenti della previdenza statale
Il 1° pilastro viene finanziato attraverso il sistema di ripartizione. Ciò significa che le persone con attività lucrativa e i datori di lavoro versano mensilmente i contributi con i quali vengono finanziate le attuali rendite da erogare. I contributi per AVS, AI e IPG (indennità per perdita di guadagno) vengono versati per metà dal dipendente e per l’altra metà dal datore di lavoro. I lavoratori indipendenti e le persone che non esercitano attività lucrativa devono finanziare i contributi al 100 % in modo autonomo.
I rispettivi contributi si calcolano in percentuali del salario lordo.
Sono assicurate obbligatoriamente tutte le persone che risiedono o lavorano in Svizzera (anche i frontalieri e i lavoratori stranieri). Sono soggette all’obbligo contributivo tutte le persone residenti in Svizzera o che vi esercitano un’attività lucrativa a partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni. Anche le persone che ancora non esercitano un’attività lucrativa sono tenute a versare i contributi a partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni.