Approfondimento
In caso di mancata iscrizione presso la cassa di compensazione di competenza, le prestazioni non vengono corrisposte. Ciò vale anche per l’anticipo e il posticipo della rendita.
Calcolo della rendita di vecchiaia
Di regola, il calcolo della rendita di vecchiaia viene effettuato solo al raggiungimento dell’età di pensionamento, dato che solo allora sono noti i singoli elementi di calcolo definitivi.
Gli elementi di calcolo sono i seguenti:
Anni di contribuzione
- Diritto a partire da 1 anno di contribuzione (11 mesi e 1 giorno), ogni anno di contribuzione mancante corrisponde a una riduzione fino al 2,3 %.
- Numero di anni durante i quali sono stati versati i contributi AVS. In base agli anni di contribuzione si distingue tra:
- Rendita completa: sono stati versati i contributi per tutti gli anni di contribuzione a partire dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni fino al 31 dicembre antecedente il raggiungimento dell’età di pensionamento.
- Rendita parziale: nel caso in cui sussistano delle lacune contributive.
Reddito da attività lucrativa medio
- Tutti i redditi fino al 31 dicembre antecedente il raggiungimento dell’anno di pensionamento.
Accrediti per compiti educativi e assistenziali
- Reddito fittizio computato ai fini della rendita di una persona assicurata. Per ciascun anno nel quale la persona ha esercitato l’autorità parentale su figli minori di 16 anni.
Anticipo e posticipo della rendita di vecchiaia
Nell’ambito dell’età flessibile di pensionamento, la riscossione della rendita di vecchiaia può essere
- anticipata di massimo due anni oppure
- posticipata fino a un massimo di cinque anni.
Se viene anticipata la riscossione della rendita di vecchiaia, la stessa sarà ridotta per tutta la durata della riscossione.
Rendita per figli
Le persone che beneficiano di una rendita di vecchiaia e che hanno figli hanno diritto a una rendita aggiuntiva finché i figli:
- compiono 18 anni, oppure
- completano la loro formazione, tuttavia non oltre i 25 anni compiuti.
Assegno per grandi invalidi
Le persone residenti in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia o delle prestazioni complementari possono ricevere un assegno per grandi invalidi dell’AVS.