Approfondimento
I seguenti principi si applicano a tutti gli istituti di previdenza:
Adeguatezza (OPP 2 Sezione 1)
Ai fini dell'adeguatezza della previdenza, le prestazioni regolamentari non devono superare il 70% dell'ultimo reddito oppure i contributi regolamentari non devono superare il 25% della somma dei salari annui assicurabili soggetti all'AVS del datore di lavoro.
Collettività (OPP 2 Sezione 2)
Il principio della collettività è rispettato quando l'istituto di previdenza o la cassa pensioni affiliata prevede nel suo regolamento una o più collettività di assicurati. L'appartenenza ad una collettività deve essere determinata in base a criteri obiettivi quali in particolare l'anzianità di servizio, la funzione svolta, la posizione gerarchica nell'azienda, l'età o il livello salariale.
Parità di trattamento (OPP 2 Sezione 3)
Il principio della parità di trattamento è rispettato quando tutti gli assicurati di una collettività sono soggetti alle medesime condizioni regolamentari nel piano di previdenza.
Pianificazione previdenziale (OPP 2 Sezione 4)
Il principio della pianificazione previdenziale è rispettato quando l'istituto di previdenza fissa in modo preciso nel suo regolamento le diverse prestazioni offerte, le modalità del loro finanziamento e le condizioni di diritto, i piani di previdenza proposti e le diverse collettività di assicurati alle quali si applicano differenti piani di previdenza. Il piano di previdenza deve fondarsi su parametri determinati in base a principi tecnici riconosciuti.
Principio d'assicurazione (OPP 2 Sezione 5)
Il principio d'assicurazione è rispettato quando l'istituto di previdenza impiega almeno il 6% dell'importo complessivo dei contributi per finanziare le prestazioni che coprono i rischi di decesso e d'invalidità; per il calcolo di questa percentuale minima è determinante l'importo complessivo dei contributi per tutte le collettività e per tutti i piani di previdenza di un datore di lavoro affiliato ad un istituto di previdenza.