A
Accredito annuale sul conto di vecchiaia, scaglionato per età e definito in percentuale del salario coordinato.
Versamento supplementare, facoltativo da parte di una persona assicurata per il finanziamento di eventuali lacune contributive, allo scopo di acquisire le prestazioni regolamentari del proprio istituto di previdenza (entro determinati limiti di legge o "restrizioni di acquisto").
Percentuale (minima) definita nel regolamento o stabilita dal Consiglio federale per il calcolo della rendita annuale in base al capitale di previdenza acquisito.
Somma degli accrediti di vecchiaia accumulati, comprensivi di prestazioni di libero passaggio e interessi.
C
Massimo organo di gestione di un istituto di previdenza.
Conto bloccato di una fondazione di libero passaggio finalizzato al provvisorio mantenimento della copertura previdenziale, nel caso (e fintanto) che non si trovi un nuovo posto presso un datore di lavoro in Svizzera. In quest’ultimo caso l’avere deve essere conferito come prestazione di entrata nell’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.
AVS/AI e LPP: le prestazioni della LPP sono calcolate in modo che, in caso di intera durata di contribuzione, insieme alle prestazioni della AVS/AI garantiscono circa il 60% del precedente reddito; tuttavia con le rendite complementari le prestazioni totali possono essere più elevate. In caso di prestazioni superiori al 90% del reddito precedente, si attuano riduzioni.
D
Importo dedotto dal salario determinante ai fini della determinazione del salario coordinato.
F
Garantisce le prestazioni legali e regolamentari di istituti di previdenza non solvibili. Inoltre corrisponde sovvenzioni a istituti con una struttura di età dell’effettivo degli assicurati sfavorevole.
G
Il grado di copertura indica in quale percentuale gli obblighi di una cassa pensioni sono coperti dai beni patrimoniali. Con il grado di copertura di cui all’art. 44 OPP 2 si definisce il rapporto tra il patrimonio netto disponibile per la copertura degli obblighi attuariali ai valori di mercato (Pp) eil capitale di previdenza necessario (Cp).
I
Gestione adeguata ai proventi e al rischio del patrimonio di un istituto di previdenza, nel rispetto di determinate norme.
Istituto di previdenza operante in tutta la Svizzera al quale sono attribuiti speciali compiti legali. L’istituto collettore assicura obbligatoriamente i datori di lavoro che non adempiono il proprio obbligo di affiliazione a un istituto di previdenza e gestisce la previdenza professionale obbligatoria delle persone disoccupate.
Amministra provvisoriamente gli averi di libero passaggio di singoli lavoratori che non possono lasciarli nel vecchio istituto di previdenza né conferirli in un nuovo istituto.
O
Possibilità di prelevare le prestazioni di previdenza in forma di capitale, se previsto dal regolamento.
Ordine dei potenziali destinatari di prestazioni ai superstiti (oltre al coniuge e agli orfani, ad esempio anche il convivente di una persona assicurata).
P
Importo in denaro spettante a una persona assicurata in caso di uscita dall’istituto di previdenza (detta anche "prestazione di libero passaggio").
R
Emanato dal massimo organo di gestione (Consiglio di fondazione), definisce il contenuto del rapporto di previdenza, ovvero il rapporto giuridico tra l’istituto di previdenza e ciascun destinatario.
Meccanismo di coordinamento delle prestazioni della previdenza professionale con prestazioni di altri istituti di assicurazione sociale e previdenza.
Possibilità di compensare la riduzione della rendita in caso di pensionamento anticipato mediante un riscatto.
S
Definizione e termine generico per i sistemi della previdenza per il personale aziendale in Svizzera. In abbinamento al primo pilastro, consente di conservare adeguatamente il tenore di vita abituale in caso di vecchiaia, invalidità o decesso.
Il sistema di capitalizzazione è un metodo di finanziamento nel quale ciascuno risparmia per sé. Durante il periodo del finanziamento, vengono accumulati contributi personali (inclusi gli interessi) e in caso di prestazione (vecchiaia, invalidità, decesso) vengono versati sotto forma di rendita o capitale. In Svizzera la previdenza professionale (secondo pilastro) e la previdenza individuale (terzo pilastro) si basano sul sistema di capitalizzazione.
Tutti i capitoli sul tema Previdenza professionale
- Fondamenti della previdenza professionale
- Prestazioni di vecchiaia
- Prestazioni in caso di decesso
- Prestazioni in caso di invalidità
- Ingresso nella previdenza professionale
- Uscita dalla previdenza professionale
- Divorzio
- Promozione della proprietà di abitazione
- Acquisto / riscatto nell’istituto di previdenza
- Il coordinamento
- I compiti del membro del comitato di cassa
- Glossario dei termini tecnici della previdenza professionale