A seguito dell’avvenuta revisione, in data 3 settembre 2020 è entrata in vigore la direttiva sui diritti degli azionisti II dell’UE (“Shareholder Rights Directive II”, abbreviato in “SRD II”). L’obiettivo che si prefigge l’SRD II è quello di migliorare la collaborazione transfrontaliera degli azionisti di società quotate in borsa. Le banche e gli altri istituti finanziari, indipendentemente da dove si trovi la loro sede, sono obbligati a inoltrare agli azionisti, al fine di agevolare l’esercizio del loro diritto di voto, determinate informazioni relative a società quotate in borsa aventi sede in uno stato membro dell’UE/del SEE. Inoltre, gli istituti finanziari sono obbligati a trasmettere a suddetti, su richiesta, determinati dati relativi ai loro clienti che risultano azionisti di tali società quotate in borsa.
Di seguito abbiamo riassunto per i nostri clienti le principali informazioni in merito all’SRD II:
L’SRD II è entrata in vigore il 3 settembre 2020 e si applica a tutti gli istituti finanziari che custodiscono per i propri clienti azioni di una società quotata in borsa avente sede nell’UE o nel SEE (di seguito “società”). Pertanto, risultano interessati dall’SRD II anche i clienti della Baloise Banca SA che detengono tali titoli all’interno del loro deposito titoli.
Una società ai sensi dell’SRD II ha il diritto di trasmettere ai propri azionisti comunicazioni relative a eventi inerenti all’azienda, tra cui rientrano, in particolare, gli inviti alle assemblee generali. La Baloise Banca SA inoltrerà tali informazioni ai propri clienti interessati. Gli istituti finanziari incaricati della trasmissione di questo tipo di informazioni possono richiedere il pagamento delle spese (commissioni proprie e di terzi) per la trasmissione stessa e anche per l’elaborazione delle istruzioni del cliente ad esse collegate.
Chiunque desideri rinunciare a tali informazioni relative all’SRD II è pregato di comunicare la propria decisione al suo consulente alla clientela.
L’SRD II concede alle società pertinenti il diritto di venire a conoscenza dell’identità dei loro azionisti. Pertanto, a seguito di relativa richiesta, la Baloise Banca SA è obbligata a trasmettere a tali società determinati dati relativi ai clienti che risultano azionisti di suddette società. Tali dati comprendono (purché noti) sia il nome sia un identificativo univoco (ad esempio, il numero di passaporto nel caso delle persone fisiche e il Legal Entity Identifier “LEI” nel caso delle persone giuridiche), l’indirizzo e il numero di azioni detenute. Ai sensi del numero 16 delle condizioni generali, la Baloise Banca SA è autorizzata a comunicare tali informazioni relative alle società interessate. In caso di una tale richiesta, i clienti della banca non devono fare nulla; non è invece possibile opporsi alla divulgazione delle informazioni necessarie nei confronti di una società richiedente. Sussiste comunque la possibilità di effettuare altri investimenti nell’ambito dei quali non trovino applicazione gli obblighi di divulgazione previsti dall’SRD II.