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Blog Convenzione matrimoniale: necessaria o terribilmente?

Scoprite come sono regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi e in quali situazioni è opportuna e consigliabile una convenzione matrimoniale.

30 aprile 2021
Una crisi matrimoniale o un divorzio, ma anche la propria attività lucrativa, un lutto o un eccessivo indebitamento costituiscono fattori di rischio.

Quando le campane suonano a festa per il matrimonio si vorrebbe pensare soltanto a cose belle: l’amore tra due persone, il romanticismo e un’avventura che si spera durerà per tutta la vita. Anche le prospettive sono rosee: il tasso dei divorzi in Svizzera è in calo, per la prima volta da oltre 50 anni. Nel nostro paese solo un matrimonio su tre, non più uno su due, finisce con un divorzio. Anche se questa è una notizia positiva per le persone intenzionate a sposarsi, un certo rischio c’è sempre. Infatti non solo una crisi matrimoniale, ma anche la propria attività lucrativa, un lutto o un eccessivo indebitamento costituiscono fattori di rischio. Scoprite come sono regolati i rapporti patrimoniali tra i coniugi e in quali situazioni è opportuna e consigliabile una convenzione matrimoniale.

Patrimonio: mio, tuo, nostro

Generalmente, il regime dei beni in caso di divorzio viene regolato automaticamente per legge già al momento del matrimonio. Se non è stata stipulata nessuna convenzione matrimoniale (il che non è assolutamente necessario) in Svizzera si applica la cosiddetta partecipazione agli acquisti. In caso di divorzio, ognuno conserva il proprio patrimonio personale. I beni propri possono comprendere anche regali e eredità ricevuti prima del matrimonio e successivamente portati nel matrimonio. In caso di scioglimento del matrimonio, i beni e gli acquisti accumulati dai coniugi durante il matrimonio vengono suddivisi a metà.

Anche la casa familiare in caso di divorzio può diventare un rischio finanziario: in assenza di una convenzione matrimoniale l’intero immobile viene suddiviso secondo la partecipazione agli acquisti. Se un coniuge intende rilevare la casa familiare, l’altro deve essere rimborsato. Tuttavia il coniuge che si trasferisce rimane vincolato al contratto di mutuo ipotecario poiché la cosiddetta responsabilità solidale permane anche dopo il divorzio. Se nessuno dei due coniugi desidera o può rilevare la casa, non resta che vendere l’immobile. L’estinzione anticipata dell’ipoteca comporta però degli svantaggi economici. 

Quando la legge non corrisponde agli interessi individuali

Non sempre i coniugi sono soddisfatti del regime dei beni secondo la partecipazione agli acquisti previsto in via automatica dalla legge. In tal caso hanno la possibilità di regolare la loro situazione individuale mediante una convenzione matrimoniale. In questo modo possono concordare diversamente separazione o comunione dei beni e stabilire delle la metà degli acquisti viene attribuita per legge al coniuge superstite. Con una convenzione matrimoniale è anche possibile, se si vuole, stabilire che la totalità degli acquisti durante il matrimonio venga assegnata al coniuge superstite.

Comunione o separazione dei beni

Chi non vuole che il patrimonio precedentemente accumulato venga considerato come beni propri nel matrimonio, può concordare la comunione dei beni. Nei cosiddetti beni comuni confluiscono le entrate e il patrimonio di entrambi i coniugi. In caso di divorzio, ciascun coniuge ha diritto a metà dei beni comuni. Ciò corrisponde a più della metà degli acquisti perché vengono suddivisi anche eventuali eredità e il patrimonio privato precedente al matrimonio.

In caso di separazione dei beni invece, durante il matrimonio gli acquisti continuano ad essere considerati in modo separato. Ognuno gestisce il proprio patrimonio e il proprio reddito, non c’è un patrimonio matrimoniale. Se uno dei coniugi contrae dei debiti riconducibili a esigenze dell’unione coniugale, entrambi i coniugi ne sono responsabili in solido, indipendentemente dal regime dei beni.

Consigliabile soprattutto per gli imprenditori

Se uno dei due coniugi possiede un’attività in proprio, una convenzione matrimoniale è altamente raccomandata. Infatti, nell’eventualità di un divorzio, non è raro che una PMI ben avviata, ad esempio un ristorante, un’impresa artigiana o un’altra piccola o media impresa simile, debba essere venduta o chiusa. Il motivo? Il coniuge che vuole continuare l’attività deve pagare l’altro proprietario. Il problema è che spesso manca la liquidità. Anche in caso di fallimento il coniuge è responsabile se si è impegnato contrattualmente in tal senso.

Molti imprenditori e titolari di PMI sottovalutano il pericolo di natura privata.  Ricordatevi che le situazioni della vita e le idee possono cambiare. Una convenzione matrimoniale (stipulabile in qualsiasi momento) non offre alcuna protezione contro una crisi matrimoniale e un divorzio, ma può evitare il fallimento di un’attività in conseguenza di una separazione dei proprietari. A tal fine le parti contraenti devono dichiarare davanti a un pubblico ufficiale e a due testimoni che la convenzione matrimoniale è una loro libera scelta. C’è anche la possibilità di abbinare alla convenzione matrimoniale un contratto successorio.

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