Redigere le condizioni generali può sopraffare. In questo articolo trovate le risposte a domande importanti come:
- Cosa devono contenere le CG?
- Quando si applicano in Svizzera?
- Scriverle da soli o affidarsi a un professionista?
Nel caso della vendita di beni e servizi, vengono stipulati dei contratti sul piano legale. Affinché ogni contratto non debba essere sempre rinegoziato nei minimi dettagli, di norma si ricorre a CG (condizioni generali). Le CG – in Svizzera chiamate anche «le clausole in piccolo» – vengono redatte perlopiù dal fornitore della prestazione.
Le CG semplificano gli aspetti contrattuali nel contesto della vendita e dell’acquisto di beni e servizi. Chi utilizza CG, uniforma una serie di contratti con riferimento sia alla loro conclusione che alla loro esecuzione. Poiché le CG disciplinano le medesime condizioni per un numero elevato di contratti simili, vengono impiegate soprattutto (ma non solo) nelle stipule di massa. Non sussiste tuttavia alcun obbligo legale di ricorrere a CG nell’attività lavorativa quotidiana.
Di norma, le CG dovrebbero contenere tutte le fasi di una procedura di vendita che possono essere ragionevolmente regolate dal punto di vista giuridico. Per questo, dovreste ponderare adeguatamente l’intero processo di vendita. In particolare, devono essere considerati i seguenti punti:
- Garanzia: disposizioni in materia di garanzia per i beni o i servizi che vendete o che avete venduto.
- Condizioni di pagamento: vi rientrano, tra gli altri, termini di pagamento, imposta sul valore aggiunto, sconti, spese di diffida, ecc.
- Consegna: tale sezione contiene, ad esempio, le aree geografiche che vengono rifornite, i termini di consegna e i regolamenti nel caso in cui i termini non possano essere rispettati.
- Reso: qui vengono disciplinate, in particolare, le condizioni per la sostituzione di un prodotto e la relativa restituzione.
- Responsabilità: all’interno di questa voce dovete definire a quali condizioni rispondete per i danni a un prodotto, vale a dire in quali casi effettuate la sostituzione o la riparazione della merce.
- Protezione dei dati: questo punto illustra tra l’altro, per quali finalità trattate i dati raccolti e quali tecnologie di cifratura vengono impiegate.
- Informazioni legali: riportano al loro interno il tribunale competente in caso di controversia e il diritto applicabile, per quanto dobbiate assolutamente rimandare al diritto svizzero.
A differenza di quanto avviene negli altri Paesi, le condizioni generali in Svizzera sono disciplinate solo in modo elementare sul piano legale. Solo nella legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) è presente una disposizione. Trovano inoltre applicazione le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO) svizzero.
Disposizioni del Codice delle obbligazioni che dovreste conoscere
In relazione alle CG, dovete osservare queste tre disposizioni:
- Diritto di revoca: la legge svizzera non prevede un diritto generale di revoca. È possibile recedere da un contratto di vendita entro 14 giorni a determinate condizioni. Non sussiste espressamente un diritto di revoca per acquisti che siano stati conclusi online, presso un negozio o fiere. In qualità di fornitori potete decidere autonomamente se concedere alla vostra clientela un diritto di recesso e di reso. Il codice d’onore dell’associazione di categoria Handelsverband.swiss si impegna tuttavia ad accordare ai propri membri un diritto di resto di 14 giorni.
- Garanzia: per prodotti con difetti, la clientela ha due anni di tempo per rivendicare diritti di garanzia. La legge contempla due possibilità: la risoluzione del contratto o il risarcimento per il minor valore della cosa. Come terza variante può essere concordato un diritto di garanzia in forma di riparazione.
- Termini di consegna: potete decidere liberamente se stabilire o meno un termine di consegna nel contratto di acquisto. Tenete però presente che un termine di consegna offre una sicurezza ai vostri clienti. È vietato tuttavia attirare i clienti con termini di consegna impossibili da rispettare. Ciò vale soprattutto per il commercio online.
Disposizione rilevante della LCSl
La legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) contiene un unico passaggio che deve essere considerato nella formulazione di CG. L’articolo 8 vieta ai venditori di strutturare le CG in maniera tale da soddisfare solo i loro interessi e sfavorire in modo «notevole» e «ingiustificato» la clientela. Il legislatore non precisa cosa implica ciò in concreto per le CG. Come punto di riferimento è possibile tuttavia attingere alle disposizioni UE. La Segreteria di Stato dell'economia SECO ha pubblicato un elenco in merito.
💡 Buono a sapersi
Sfortunatamente, l’articolo 8 LCSl è applicabile unicamente all’attività svolta con consumatori, ma non all’attività svolta con clienti aziendali.
Perché le CG acquistino efficacia, devono essere approvate sia dal fornitore che dal cliente. In qualità di fornitori, dovete informare espressamente la vostra clientela al riguardo. Nel mondo analogico, ciò significa che dovete inviare le CG al cliente tramite spedizione postale, stamparle sul retro del contratto o consegnarle fisicamente. Nel contesto digitale, dovete rendere le CG facilmente e direttamente accessibili agli utenti. Le CG devono essere inoltre complete, scorrevoli e comprensibili. Perciò occorre mettere obbligatoriamente da parte il burocratese.
💡 Buono a sapersi
I fornitori sono tenuti a rimandare alle CG prima della stipula del contratto. Nei negozi ciò è possibile tramite la consegna delle CG. Negli shop online e in altri negozi digitali oggi è consuetudine apporre una spunta in una casella di controllo contenente il testo «Ho letto e accetto le CG», approvando in tal modo le CG. Nella stessa posizione è opportuno inserire al contempo anche un link alle CG. La spunta deve essere apposta obbligatoriamente: l’assenza della spunta si traduce nell’impossibilità di effettuare una stipula.
Chi redige condizioni generali per la prima volta, può scegliere tra diverse opzioni:
- redigere autonomamente le CG
- scaricare un modello di CG e adeguarle alle proprie necessità
- utilizzare un generatore di CG
- far redigere le CG da un avvocato
Chi desidera redigere autonomamente le CG per la propria attività, deve avere familiarità con le tematiche giuridiche e disporre di tempo sufficiente per allestire un documento che assolva al principio della certezza del diritto. Nel caso delle CG per servizi, si raccomanda particolare cautela, poiché al riguardo clausole particolari accentuano la complessità. In ogni caso, al termine dovreste far verificare le vostre CG da un avvocato o da un altro specialista.
Dal web è possibile scaricare una quantità innumerevole di modelli di CG, in parte gratuitamente, spesso però a pagamento. Modelli ed esempi di questo tipo hanno una finalità orientativa, illustrano cioè quale struttura dovrebbero avere le CG e cosa dovrebbero contenere. Una garanzia che esse siano realmente incontestabili sul piano giuridico è tuttavia ben lontana. E non è neppure certo che i modelli possano essere sufficientemente adeguati alla propria attività. Un’eccezione e una possibile fonte per CG predefinite è costituita dal portale «Schweizer Musterverträge», da dove è possibile scaricare modelli di contratti svizzeri verificati per oltre 20 diversi modelli aziendali. Le spese variano da 30 a 100 franchi. Spesso anche le associazioni di categoria forniscono modelli per le CG. Anche queste opzioni però non fanno venir meno l’importanza di rivolgersi a un avvocato.
È allettante: basta inserire online i dati relativi alla propria attività e si ottiene immediatamente un intero testo contenente CG. Peccato che spesso tali soluzioni di CG siano perlopiù lacunose e i contenuti siano redatti in modo troppo generico. Per questo è raccomandata cautela e diffidenza verso tali generatori, diffusi soprattutto in Germania, al contrario merce piuttosto rara in Svizzera: la posta in gioco è troppo alta.
Se è un professionista – un’avvocata o un altro specialista, ad esempio un fiduciario – a redigere le CG, potete stare tranquilli che le CG siano conformi alla legge sul piano della formulazione e della strutturazione. Le CG redatte da specialisti sono adeguate alle vostre esigenze e sono anche opponibili in giudizio. Certamente richiedono un esborso di denaro, ma si tratta di costi una tantum.