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Finance4Women Il congedo di maternità in Svizzera

Con la gravidanza inizia un periodo speciale. Noi di Baloise facciamo luce sui diritti di cui godi in Svizzera prima e dopo il parto:

  • Durata del congedo di maternità
  • Ammontare dell’indennità in caso di maternità
  • Domande e contatti più importanti
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30 giugno 2023 partnership
Stai per diventare mamma e hai tantissime domande che ti passano per la testa? Per prima cosa, congratulazioni per questo dono speciale! E poi, non preoccuparti: qui trovi le risposte più importanti sul congedo di maternità in Svizzera e  i contatti pronti ad aiutarti.
Indice

Temi che affronteremo nel dettaglio:

Durata del congedo di maternità e ammontare dell’indennità Chi ha diritto all’indennità in caso di maternità? Protezione dalla disdetta e della maternità Congedo di maternità: durata ridotta o prolungata Risposte alle domande più importanti e contatti ai quali rivolgersi
Durata del congedo di maternità e ammontare dell’indennità

Il congedo di maternità inizia con la nascita del bebè e dura 98 giorni (14 settimane). L’indennità in caso di maternità ammonta all’80% del salario medio degli ultimi 12 mesi, ma al massimo a 220 franchi svizzeri al giorno. Per le madri impiegate, ciò corrisponde a un salario mensile di 8’250 franchi svizzeri. Se si esercita un’attività lucrativa indipendente, l’indennità giornaliera massima corrisponde a un reddito di 99’000 franchi svizzeri all’anno.

💡 La legge definisce i diritti minimi per il congedo di maternità e l’indennità in caso di maternità. Non mancano però datrici e datori di lavoro nonché cantoni (ad es. Ginevra) più generosi.

Chi ha diritto all’indennità in caso di maternità?

In genere, se lavori e vieni pagata per la tua attività, hai diritto all’indennità in caso di maternità, a prescindere dal fatto che tu sia impiegata o eserciti un’attività lucrativa indipendente. Qui trovi le condizioni in vigore:

  • Nei nove mesi prima del parto eri assicurata presso l’AVS.
  • Durante la gravidanza hai lavorato almeno per cinque mesi.
  • Al momento del parto, sei ancora impiegata e percepisci un salario corrispondente. Ciò vale anche se sei una libera professionista o se lavori nell’azienda di famiglia, del tuo partner in concubinato o di tuo marito.

Hai diritto all’indennità in caso di maternità anche se prima hai lavorato e al momento ricevi indennità giornaliere dall’assicurazione malattie, per l’invalidità, contro la disoccupazione o contro gli infortuni. Lo stesso vale se hai un rapporto di lavoro in corso, ma non percepisci un pagamento continuato del salario o una prestazione di indennità giornaliera, perché hai esercitato interamente il tuo diritto. In entrambi i casi rivolgiti alla tua datrice o al tuo datore di lavoro o all’assicurazione di competenza. Qui trovi gli indirizzi delle casse cantonali di compensazione e il relativo modulo per far valere il tuo diritto. 

Protezione dalla disdetta e della maternità

Sia durante la gravidanza che dopo il parto sei particolarmente tutelata. La tua datrice o il tuo datore di lavoro ha l’obbligo di strutturare le tue condizioni di lavoro in questo periodo, in modo da non compromettere né la tua salute né quella del bebè. Continui a essere assicurata contro gli infortuni e, durante la gravidanza, non puoi essere licenziata. Lo stesso vale nelle 16 settimane dopo il parto. Dopo la nascita del bebè, ti è consentito non lavorare per otto settimane. In quest’arco di tempo devi infatti poter pensare a riprenderti e a creare uno stretto legame con tua figlia o tuo figlio ed è per questo che vige il divieto assoluto di lavoro.

Congedo di maternità: durata ridotta o prolungata
  • Due settimane non retribuite: puoi prolungare il tuo congedo di maternità di altre due settimane a massimo 16. Durante queste due settimane supplementari, però, non ricevi né il salario né l’indennità. Inoltre, il tuo diritto all’indennità in caso di maternità termina in anticipo se riprendi a lavorare prima che siano trascorse le 14 settimane.
  • Degenza ospedaliera della neonata o del neonato: se, dopo la nascita, tua figlia o tuo figlio deve rimanere in ospedale almeno due settimane, la protezione dalla disdetta e il tuo diritto all’indennità in caso di maternità vengono estesi per il numero di giorni della degenza, ma al massimo per 56 giorni (otto settimane).
FAQ e punti di contatto

Qui rispondiamo ad altre domande e forniamo gli indirizzi ai quali rivolgersi in merito al congedo di maternità e indennità in caso di maternità. Cogliamo inoltre l’occasione per augurarti una gravidanza tranquilla e serena.

Domande generali

Dove posso ricevere assistenza nella mia zona?

In tutti i cantoni ci sono centri riconosciuti ai quali potersi rivolgere in merito alla maternità. Qui trovi i servizi specializzati nel tuo cantone.

Ho una gravidanza multipla. In questi casi si ha diritto a un congedo di maternità più lungo?

No. La legge non fa distinzione tra gravidanza singola e multipla. In entrambi i casi le prestazioni sono le stesse.

Ho diritto al congedo di maternità anche in caso di adozione?

Sì, dal 2023 hai diritto a un congedo di adozione retribuito di due settimane. Le relative condizioni sono le stesse di quelle descritte nel capitolo “Chi ha diritto all’indennità in caso di maternità?”. Inoltre, la figlia adottiva o il figlio adottivo non deve ancora aver compiuto i quattro anni. Puoi avvalerti delle due settimane in una volta o su base giornaliera nel corso del primo anno dopo l’adozione. I genitori adottivi possono poi scegliere chi tra i due beneficerà del congedo: è anche possibile dividerselo, ma non beneficiarne contemporaneamente. L’indennità per i genitori adottivi è pari all’80% del reddito medio da attività lucrativa, ma al massimo a 220 franchi svizzeri al giorno.

Prima della nascita

Devo continuare a lavorare regolarmente?

Se sei incinta, sostanzialmente vieni considerata capace al lavoro. Si applicano però disposizioni specifiche se il tuo lavoro compromette la tua salute o quella del tuo bebè. Ciò significa che, per motivi legati alla gravidanza, puoi assentarti dal lavoro. L’opuscolo “Protezione della maternità” della Segreteria di Stato dell’economia SECO fornisce una buona spiegazione inerente al tema.

Devo effettuare ore supplementari?

No, durante la gravidanza non devi effettuare ore supplementari e puoi lavorare al massimo nove ore al giorno. Inoltre, otto settimane prima della nascita, non ti è più consentito lavorare tra le 20:00 e le 06:00.

Mi capita spesso di sentirmi spossata e sfinita. Posso quindi fare più pause?

Sì, durante la gravidanza puoi fare pause supplementari. La tua datrice o il tuo datore di lavoro ha persino l’obbligo di mettere a tua disposizione un’infrastruttura specifica dove puoi riposarti. Se lavori in piedi, a partire dal quarto mese di gravidanza hai diritto a un riposo giornaliero di dodici ore. Inoltre, ogni due ore, puoi fare una breve pausa di dieci minuti. Queste brevi pause si aggiungono a quelle garantite dalla legge.

Dopo la nascita

Posso allattare in azienda?

Sì, nel primo anno dopo il parto puoi allattare in azienda o al di fuori. Lo stesso vale se tiri il latte. Anche il tempo necessario all’allattamento o al tiraggio del latte è considerato orario di lavoro retribuito. A seconda della durata del lavoro giornaliero, hai diritto a questo tempo per allattare e tirare il latte:

  • 30 minuti per una durata del lavoro di massimo 4 ore
  • 60 minuti per una durata del lavoro di massimo 7 ore
  • 90 minuti per una durata del lavoro di oltre 7 ore
Posso rimanere a casa se mia figlia o mio figlio è malata/o?

Puoi rimanere a casa tre giorni per prendertene cura. Ma hai bisogno di un certificato medico. Questo termine di tre giorni vale per ogni caso di malattia. Il numero dei casi di malattia all’anno non è limitato. In questo periodo continui ad aver diritto al pagamento continuato del salario e alla tua datrice o al tuo datore di lavoro non è permesso ridurre i tuoi giorni di ferie.

Il padre di mia figlia o mio figlio ha diritto al congedo di paternità retribuito?

Sì, da gennaio del 2021 in Svizzera vige il diritto a un congedo di paternità di due settimane. I papà devono usufruirne entro sei mesi dalla nascita o in una volta sola o su base giornaliera. Anche l’indennità in caso di paternità ammonta all’80% del salario medio, ma al massimo a 220 franchi svizzeri al giorno. Eventuali prescrizioni cantonali, contratti collettivi di lavoro e i regolamenti delle datrici e dei datori di lavoro possono prevedere prestazioni più generose.

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